Per lavorare come Youth Worker devo essere laureato in Scienze dell’Educazione?

Lo Youth Worker deve essere laureato in Scienze dell’Educazione?

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Che formazione ha chi lavora oggi con i giovani, visto che da noi non c’è un sistema come quello finlandese che ho raccontato qui?

se guardo dentro la mia organizzazione, posso dire: diplomi di scuola media superiore, qualifiche regionali di educatore o animatore professionale, lauree in scienze dell’educazione, psicologia, filosofia, lettere, lingue, servizi sociali…

Tanta roba…

Bè, tutto questo probabilmente sta per cambiare, in maniera drastica.

Con un emendamento alla Legge di Stabilità è stata approvata la cosiddetta “Legge Iori” (l.205/2017 commi 594-600), dal nome della professoressa Vanna Iori, prima firmataria e appassionata animatrice di questa legge.

In cosa consiste?

Innanzitutto definisce gli ambiti in cui operano l’educatore professionale socio-pedagogico ed il pedagogista: educativo, formativo e pedagogico, “in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale ed informale, nelle varie fasi della vita”.

Qui il riferimento alla Strategia di Lisbona è evidente (oltre che citata nell’articolo): stiamo superando gli steccati che dividono il mondo della scuola, del lavoro e del tempo libero identificando l’educatore come il professionista in grado di lavorarci.

Gli ambiti, all’interno dei presidi e servizi socio-educativi e socio-assistenziali,  sono così dettagliati:

  • educativo e formativo
  • scolastico
  • socio assistenziale (per gli aspetti socio-educativi)
  • della genitorialità e della famiglia
  • culturale
  • giudiziario
  • ambientale
  • sportivo e motorio
  • dell’integrazione e cooperazione internazionale.

Come si ottengono le qualifiche abilitanti di educatore e pedagogista?

Da oggi in poi con le lauree, in particolare modo con la laurea in Scienze dell’Educazione (L19) per l’educatore professionale socio-pedagogico e con la laurea magistrale di classe LM-50, LM-57, LM-85, LM 93 (che sono tutte lauree di ambito pedagogico).

Ovviamente si crea il problema di cosa succede con chi sta già lavorando e non ha la qualifica richiesta. Teniamo presente che finora il lavoro educativo è stato normato soprattutto dalle regioni e che quindi le qualifiche di riferimento sono spesso quelle dentro gli standard formativi regionali. In Piemonte, per esempio, abbiamo la figura dell’animatore socio-educativo, dell’educatore professionale, dell’educatore alla prima infanzia, solo per nominare quelli più importanti. Cosa succederà con tutti questi professionisti che stanno già lavorando?

Nel frattempo…

La legge prevede, in via transitoria, che si acquisisca la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico:

Caso 1 – mediante superamento di un corso universitario per complessivi 60 cfu (un anno di costo) organizzati dai dipartimenti e facoltà di scienze dell’educazione e della formazione per chi al momento di entrata in vigore della legge si trovi nelle seguenti condizioni:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Caso 2 – Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali propri dell’educatore, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Quindi: se hai più di vent’anni di servizio come educatore (o dieci anni se ultracinquantenni) acquisisci la qualifica automaticamente. Se ne hai meno, ma più di tre anni di servizio, puoi partecipare (entro tre anni dall’entrata in vigore della legge) al corso universitario da 60 cfu. ATTENZIONE: qui si parla di qualifica, NON di laurea. Questi percorsi, alternativi alla laurea, servono per poter lavorare con il titolo corretto. Non danno alcun titolo valido a livello accademico (ossia: non si possono fare i master universitari, non si può accedere alle lauree magistrali…)

Per chi invece non si trova in questa condizione, ma ha svolto l’attivita’ di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata può continuare ad esercitare detta attivita’ e non possono essere licenziati o demansionati per questo motivo.

Quindi?

Vedo in questa legge alcuni punti positivi ed alcuni elementi da cambiare/migliorare.

E’ positivo che finalmente si dia valore ad un lavoro che finora è stato lasciato in mano a mille modalità di formazione e altrettante “svalutazioni”. Mi ha sempre colpito che in Spagna chiunque voglia fare attività con i minori (nei centri estivi parrocchiali, ad esempio, a titolo volontario) sia obbligato ad avere il patentino di monitore, che viene rilasciato dopo un corso teorico/pratico di 200 ore. L’idea di fondo è che non si lasciano dei minori in mano a chiunque. Anche se lo fa come volontariato.

In Italia invece ho sperimentato in questi anni una serie di contraddizioni molto forti: sempre per stare in campo del tempo libero estivo per i minori: per poter fare l’animatore nei centri estivi, in Piemonte è sufficiente un diploma di scuola media superiore. Anche come Perito Meccanico!

La laurea non sana tutte le questioni di competenze, ma almeno dice che non ci si può improvvisare educatore.

Trovo sensato, anche se questo mi attirerà forse la rabbia dei miei amici psicologi e assistenti sociali, che ciò che dà la qualifica sia solo la laurea in scienze dell’educazione. Che ciascuno studi ciò che poi andrà a fare… Oltretutto stiamo parlando di professionisti ben protetti da Ordini professionali di legge!

Mi pare invece poco corretto equiparare chi ha tre anni di esperienza e titoli (il corso per educatori regionale e quello per animatori durava tre anni e 800 ore di frequenza all’anno obbligatorie) con chi invece ha solo l’esperienza. Non è la stessa cosa, deve essere in qualche modo sancita una diversità.

Infine: capisco l’esigenza di non penalizzare persone che stanno lavorando da almeno 12 mesi in ambito educativo senza titolo, per cui possono continuare e non possono essere licenziate per questo. Ma se diciamo che per questo lavoro è necessario studiare e qualificarsi, allora bisogna andare fino in fondo. Possiamo obbligare le università a pensare percorsi formativi facilitanti chi sta lavorando, possiamo pensare a dei congedi specifici e più capienti per poter studiare. Ma quella è la strada. Altrimenti non usciremo mai dall’ambiguità.

Cosa ci dice tutto questo del nostro Youth Worker?

Per come leggo la legge Iori, da domani lo Youth Worker dovrà avere la qualifica di educatore professionale socio-educativo.

E’ sufficiente? secondo me, no. Il corso di laurea è molto generale, è pensato per chi andrà a lavorare in tanti contesti diversi.

Io credo che la via più seria sia quella di prevedere, oltre alla laurea, una sorta di specializzazione, una formazione teorico/pratica molto specifica che permetta a chi vuole lavorare in questo ambito l’acquisizione delle competenze necessarie per fare la differenza.

Perché questo è ciò che chiediamo allo Youth Worker, ovunque esso agisca: di fare la differenza!

Cosa ne pensate?