Per lavorare come Youth Worker devo essere laureato in Scienze dell’Educazione?

Lo Youth Worker deve essere laureato in Scienze dell’Educazione?

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Che formazione ha chi lavora oggi con i giovani, visto che da noi non c’è un sistema come quello finlandese che ho raccontato qui?

se guardo dentro la mia organizzazione, posso dire: diplomi di scuola media superiore, qualifiche regionali di educatore o animatore professionale, lauree in scienze dell’educazione, psicologia, filosofia, lettere, lingue, servizi sociali…

Tanta roba…

Bè, tutto questo probabilmente sta per cambiare, in maniera drastica.

Con un emendamento alla Legge di Stabilità è stata approvata la cosiddetta “Legge Iori” (l.205/2017 commi 594-600), dal nome della professoressa Vanna Iori, prima firmataria e appassionata animatrice di questa legge.

In cosa consiste?

Innanzitutto definisce gli ambiti in cui operano l’educatore professionale socio-pedagogico ed il pedagogista: educativo, formativo e pedagogico, “in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale ed informale, nelle varie fasi della vita”.

Qui il riferimento alla Strategia di Lisbona è evidente (oltre che citata nell’articolo): stiamo superando gli steccati che dividono il mondo della scuola, del lavoro e del tempo libero identificando l’educatore come il professionista in grado di lavorarci.

Gli ambiti, all’interno dei presidi e servizi socio-educativi e socio-assistenziali,  sono così dettagliati:

  • educativo e formativo
  • scolastico
  • socio assistenziale (per gli aspetti socio-educativi)
  • della genitorialità e della famiglia
  • culturale
  • giudiziario
  • ambientale
  • sportivo e motorio
  • dell’integrazione e cooperazione internazionale.

Come si ottengono le qualifiche abilitanti di educatore e pedagogista?

Da oggi in poi con le lauree, in particolare modo con la laurea in Scienze dell’Educazione (L19) per l’educatore professionale socio-pedagogico e con la laurea magistrale di classe LM-50, LM-57, LM-85, LM 93 (che sono tutte lauree di ambito pedagogico).

Ovviamente si crea il problema di cosa succede con chi sta già lavorando e non ha la qualifica richiesta. Teniamo presente che finora il lavoro educativo è stato normato soprattutto dalle regioni e che quindi le qualifiche di riferimento sono spesso quelle dentro gli standard formativi regionali. In Piemonte, per esempio, abbiamo la figura dell’animatore socio-educativo, dell’educatore professionale, dell’educatore alla prima infanzia, solo per nominare quelli più importanti. Cosa succederà con tutti questi professionisti che stanno già lavorando?

Nel frattempo…

La legge prevede, in via transitoria, che si acquisisca la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico:

Caso 1 – mediante superamento di un corso universitario per complessivi 60 cfu (un anno di costo) organizzati dai dipartimenti e facoltà di scienze dell’educazione e della formazione per chi al momento di entrata in vigore della legge si trovi nelle seguenti condizioni:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Caso 2 – Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali propri dell’educatore, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

Quindi: se hai più di vent’anni di servizio come educatore (o dieci anni se ultracinquantenni) acquisisci la qualifica automaticamente. Se ne hai meno, ma più di tre anni di servizio, puoi partecipare (entro tre anni dall’entrata in vigore della legge) al corso universitario da 60 cfu. ATTENZIONE: qui si parla di qualifica, NON di laurea. Questi percorsi, alternativi alla laurea, servono per poter lavorare con il titolo corretto. Non danno alcun titolo valido a livello accademico (ossia: non si possono fare i master universitari, non si può accedere alle lauree magistrali…)

Per chi invece non si trova in questa condizione, ma ha svolto l’attivita’ di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata può continuare ad esercitare detta attivita’ e non possono essere licenziati o demansionati per questo motivo.

Quindi?

Vedo in questa legge alcuni punti positivi ed alcuni elementi da cambiare/migliorare.

E’ positivo che finalmente si dia valore ad un lavoro che finora è stato lasciato in mano a mille modalità di formazione e altrettante “svalutazioni”. Mi ha sempre colpito che in Spagna chiunque voglia fare attività con i minori (nei centri estivi parrocchiali, ad esempio, a titolo volontario) sia obbligato ad avere il patentino di monitore, che viene rilasciato dopo un corso teorico/pratico di 200 ore. L’idea di fondo è che non si lasciano dei minori in mano a chiunque. Anche se lo fa come volontariato.

In Italia invece ho sperimentato in questi anni una serie di contraddizioni molto forti: sempre per stare in campo del tempo libero estivo per i minori: per poter fare l’animatore nei centri estivi, in Piemonte è sufficiente un diploma di scuola media superiore. Anche come Perito Meccanico!

La laurea non sana tutte le questioni di competenze, ma almeno dice che non ci si può improvvisare educatore.

Trovo sensato, anche se questo mi attirerà forse la rabbia dei miei amici psicologi e assistenti sociali, che ciò che dà la qualifica sia solo la laurea in scienze dell’educazione. Che ciascuno studi ciò che poi andrà a fare… Oltretutto stiamo parlando di professionisti ben protetti da Ordini professionali di legge!

Mi pare invece poco corretto equiparare chi ha tre anni di esperienza e titoli (il corso per educatori regionale e quello per animatori durava tre anni e 800 ore di frequenza all’anno obbligatorie) con chi invece ha solo l’esperienza. Non è la stessa cosa, deve essere in qualche modo sancita una diversità.

Infine: capisco l’esigenza di non penalizzare persone che stanno lavorando da almeno 12 mesi in ambito educativo senza titolo, per cui possono continuare e non possono essere licenziate per questo. Ma se diciamo che per questo lavoro è necessario studiare e qualificarsi, allora bisogna andare fino in fondo. Possiamo obbligare le università a pensare percorsi formativi facilitanti chi sta lavorando, possiamo pensare a dei congedi specifici e più capienti per poter studiare. Ma quella è la strada. Altrimenti non usciremo mai dall’ambiguità.

Cosa ci dice tutto questo del nostro Youth Worker?

Per come leggo la legge Iori, da domani lo Youth Worker dovrà avere la qualifica di educatore professionale socio-educativo.

E’ sufficiente? secondo me, no. Il corso di laurea è molto generale, è pensato per chi andrà a lavorare in tanti contesti diversi.

Io credo che la via più seria sia quella di prevedere, oltre alla laurea, una sorta di specializzazione, una formazione teorico/pratica molto specifica che permetta a chi vuole lavorare in questo ambito l’acquisizione delle competenze necessarie per fare la differenza.

Perché questo è ciò che chiediamo allo Youth Worker, ovunque esso agisca: di fare la differenza!

Cosa ne pensate?

 

 

Domani vado a lavorare all’estero ma non so come dire cosa so fare!

lavorare all’estero grazie ad ESCO

E se domani decidessi di andare a vivere o lavorare all’estero, in un altro paese dell’Unione, come potrei spiegare a miei potenziali datori di lavoro cosa so fare, cosa sono, che qualifiche ho?

Per questa cosa è nato ESCO!

Proviamo a vedere meglio di cosa si tratta.

Il Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze

La prendo un po’ lunga, ma credo serva per comprendere il contesto.

Da qualche anno mi occupo di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale. Si tratta, in sintesi, di aiutare le persone a capire quali sono le competenze che hanno sviluppato lavorando, facendo volontariato, dentro lo youth work…

Ma a qual fine?

Non tutti lo sanno, ma la Legge Fornero (sì, quella degli esodati) ha previsto la nascita del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze. Il Sistema prevede che sia possibile farsi riconoscere le competenze per acquisire possibili qualifiche professionali. Per far questo le qualifiche sono state mappate in competenze e sono state condivise tra le Regioni, che sono in realtà le istituzioni che finora hanno gestito la formazione professionale e i profili di competenze per le qualifiche.

Quindi, se io oggi dovessi cambiare lavoro e non avessi la qualifica necessaria, ma avessi sviluppato nel corso degli anni le competenze richieste dal profilo professionale potendolo dimostrare (con quelle che sono chiamate “evidenze”) allora potrei farmele riconoscere “fino a qualifica”.

E quindi l’ESCO?

ESCO è la classificazione multilingue delle qualifiche, competenze, abilità e professioni in Europa e fa parte della strategia Europa 2020 ed è disponibile, nella sua prima versione, dal mese di luglio 2017. E’ uno strumento molto utile per chi voglia andare a lavorare all’estero.

Con ESCO possiamo individuare e classificare le abilità, le competenze, le qualifiche e le professioni rilevanti per il mercato del lavoro dell’UE e per l’istruzione e la formazione e mettere in relazione i diversi concetti.

Questo breve video può aiutare a comprenderne meglio il funzionamento:

… e già, è in inglese… per chi non è riuscito a comprenderlo, provo qui ad evidenziarne alcuni punti.

ESCO è utile per chi si occupa di occupazione e occupabilità (quindi anche gli youth workers…) perché:

  • ci fornisce un linguaggio condiviso e referenziato per l’occupazione e l’istruzione e formazione
  • aiuta la cooperazione attraverso i confini e le lingue

In Esco troviamo già mappate ed  analizzate 3,000 professioni, 13,500 abilità/competenze, 2,400 qualifiche e tutto questo è accessibile direttamente dall’interfaccia di ricerca nella lingua che si vuole (ce ne sono 26…).

Proviamo ad usarlo…

Ho provato ad usarlo, cercando youth worker in italiano, immaginando che possa servire a chi di noi voglia andare a lavorare all’estero, in un altro paese dell’Unione.

Risultato: nessuno.

Ho fatto allora la ricerca in inglese, sempre per youth worker. Questo il risultato:

Come previsto, la professione youth worker è mappata in inglese con una serie di etichette alternative ma anche di professioni più o meno contigue.

Posso fare una prima “traduzione” in italiano e vedere che effetto fa. Come? cambiando la lingua da inglese ad italiano sulla scheda della professione.

Ecco, la traduzione della professione forse è un po’ deludente… Assistente sociale per i giovani mi pare un po’ fuorviante rispetto anche alla traduzione stessa che la Commissione dà rispetto allo youth worker nei documenti ufficiali (animatore socioeducativo).

E quindi?

Ho avuto l’occasione di parlarne con Dimitrios Pikios, programme manager della Commissione Europea, che si occupa di ESCO.

La mia perplessità è stata accolta (“siamo ad una prima versione, dobbiamo partire con un vasto progetto di affinamento ed eventuale revisione dei termini”).  Anzi, mi ha sollecitato a facilitare il miglioramento delle traduzioni mandando alla Commissione eventuali rimandi e suggerimenti.

Credo che questo sia importante e necessario, e se non lo facciamo noi, youth workers, rischiamo che altri che non conoscono il nostro lavoro lo facciano per noi.

Una seconda funzione molto, molto interessante è quella delle competenze connesse alla professione. Stiamo sempre sullo Youth Worker, ora nella versione italiana. Ecco il risultato da screenshot:

L’elenco in realtà continua oltre la schermata. Se andiamo su una di queste voci ed entriamo, troviamo una descrizione breve della competenza, con la connessione con le professioni in cui questa competenza è presente:

Unico problema: è in inglese! chiaramente anche qui si evince come il portale sia ai suoi primi vagiti e ci sia un lungo lavoro ancora da fare.

Uno strumento molto utile

Per concludere: ESCO è uno strumento assolutamente interessante e utile per tutti coloro che fanno orientamento ed accompagnano i giovani nel riconoscimento delle proprie competenze acquisite ovunque e non solo nei contesti di istruzione e formazione perché:

  • aiuta a dare ordine nelle competenze;
  • suggerisce le parole a chi forse non riesce a dirle;
  • aiuta a fare ponte fra le nostre esperienze di apprendimento ed il mondo delle competenze in istruzione e lavoro.

E’ assolutamente migliorabile, e per farlo noi possiamo dare un contributo significativo andando a controllare le professioni che ci interessano, individuando le competenze/abilità e suggerendo modifiche agli estensori delle voci. Sono tutti contributi importanti per chi voglia, un domani, andare a lavorare all’estero.

Se avete commenti, lasciateli qui sotto e ne parliamo, ok?